Raggiunto il livello di allerta 1 per il PM10

Pubblicato il 23 febbraio 2021 • Ambiente37012 Bussolengo VR, Italia

Il 25 febbraio 2021, ARPAV ha comunicato il permanere del livello di allerta 1 - arancio per il PM10 secondo quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.

Questo comporta il divieto di circolazione anche per i veicoli privati diesel Euro 4, e le limitazioni per i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa inferiori alla categoria emissiva 3 stelle fino al 1° marzo 2021 compreso.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio ci sono le seguenti limitazioni:

 

Ordinanza 2 / 2021 – blocco traffico

1.    In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.  veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.2.  veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.3.  veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.4.  veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.5.  veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.6.  veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.7.  motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

 

Ordinanza 43 /2020 – generatori di calore

in tutto il territorio comunale dal 05 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet- (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 2 stelle;

divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

divieto di effettuare falò rituali e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo allegato alla presente ordinanza, in cui è  sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);

divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio:

divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

 


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