Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
Pubblicato il 14 gennaio 2021 • Comune • 37012 Bussolengo VR, Italia
Con apposita ordinanza sono itituite le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:
1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M1 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a
servizi e trasporti pubblici;
1.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L52 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non
adibiti a servizi e trasporti pubblici;
1.3. veicoli alimentati a benzina categoria N3 omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
1.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
1.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L24 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a autoservizi e trasporti pubblici;
1.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1,
EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
1.7. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2.7. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30,
per le seguenti categorie di veicoli:
3.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3.2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3.3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3.4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3.5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3.6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3.7. limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
3.8. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
Le disposizioni prescritte ai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento si applicano a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
• Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;
• Strada Statale n. 12 (detta “tangenziale”);
• Strada Regionale n. 11 (ex-Strada Statale n. 11);
• Nuova Strada Provinciale 5 (anche nel tratto compreso all’interno del Centro Abitato);
• Nuova Strada Provinciale 5 (è ammessa la circolazione di collegamento tra la nuova SP 5 e Via Gardesana (Strada per Palazzolo) e il passaggio di collegamento su via Molinara per l’accesso agli svincoli della nuova SP. 5);
• Via Pastrengo, Via Gardesana e via Verona per chi transita dal lago e non si immette sulla nuova SP 5.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CONSULTARE L'ORDINANZA COMPLETA