Misure di limitazione uso impianti termici ottobre 2020-marzo 2021

Pubblicato il 6 ottobre 2020 • Ambiente37012 Bussolengo VR, Italia

Con ORDINANZA SINDACALE N° 43 DEL 05/10/2020, in linea con quanto emerso nel corso del C.I.S. del 11 agosto 2020, misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed al contrasto all’inquinamento locale da PM10, intervenendo anche sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa;

Viene stabilito in tutto il territorio comunale dal 05 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet- (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 2 stelle;

2. divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

3. divieto di effettuare falò rituali e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo allegato alla presente ordinanza, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);

4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio:
- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso:
- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

inoltre, è fatto OBBLIGO:

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 - residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
E.6 - attività sportive;
a massimi 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività
industriali ed artigianali e assimilabili;
• utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezioine4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

Si INVITANO

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell’iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto “Attenti alle porte”.

Sanzioni previste
Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del d. lgs. 267/200.
Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

IN ALLEGATO L'ORDINANZA COMPLETA.

Ordinanza misure limitazione impianti termici 5/10/2020

Allegato formato pdf


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