Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico ottobre-dicembre 2020

Pubblicato il 2 ottobre 2020 • Ambiente37012 Bussolengo VR, Italia

Con ordinanza sindacale N. 42 del 02/10/2020, vengono definite misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

  1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
    1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici; 
    2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    4. veicoli alimentati a gasolio categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti aautoservizi e trasporti pubblici;
    6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    7. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
    1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    7. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
    1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    2. veicoli alimentati a benzina categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    3. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    4. veicoli alimentati a gasolio categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    5. veicoli alimentati a gasolio categoria L2 o L5 e omologati EURO 0 ed EURO 1, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    6. veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    7. limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 4, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
    8. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  4. IL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1. E' SOSPESO TEMPORANEAMENTE DAL 15 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020.
  5. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazioneLe disposizioni prescritte ai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento si applicano a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali: Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale; Strada Statale n. 12 (detta “tangenziale”); Strada Regionale n. 11 (ex-Strada Statale n. 11); Nuova Strada Provinciale 5 (anche nel tratto compreso all’interno del Centro Abitato); Nuova Strada Provinciale 5 (è ammessa la circolazione di collegamento tra la nuova SP 5 e Via Gardesana (Strada per Palazzolo) e il passaggio di collegamento su via Molinara per l’accesso agli svincoli della nuova SP. 5); Via Pastrengo, Via Gardesana e via Verona per chi transita dal lago e non si immette sulla nuova SP 5.
  6. Esclusioni dal divieto di circolazione: Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada: PER TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE DEL MEZZO: veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano (veicoli dualfuel gasolio e GPL o gasolio metano), riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1) - 2) – 3); veicoli ad emissione nulla (motore elettrico); veicoli equipaggiati con motore ibrido e termico; vengono altresì ammessi a circolare quei veicoli che hanno già installato impianto Metano/GPL ma sono in attesa del collaudo previa esibizione del documento di prenotazione; VEICOLI PER IL TRASPORTO COLLETTIVO, USI SOCIALI E PUBBLICO INTERESSE: autobus  e/o veicoli a 9 posti adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari; veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali; veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori volontari di associazioni che si occupano di interventi a tutela della persona in situazioni di disagio sia per il raggiungimento della sede che per gli spostamenti sul territorio comunale purché muniti di autocertificazione; VEICOLI CHE CIRCOLANO PER MOTIVI SANITARI INDIFFERIBILI: veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio) e acquisto farmaci, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso e limitatamente per il percorso domicilio-struttura; veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine professionale (Medici e Veterinari); veicoli adibiti al trasporto di farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto; veicoli di medici, paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione; veicoli di  persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio) o in isolamento domiciliare fiduciario disposto dalle Autorità Sanitarie con certificazione in originale rilasciata dagli Enti Competenti o dal medico di famiglia, ovvero di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio; VEICOLI AL SERVIZIO DI PORTATORI DI HANDICAP - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; VEICOLI IN USO AI LAVORATORI:  è possibile la circolazione  in deroga alla presente ordinanza con la seguente modalità: il lavoratore dipendente dovrà essere munito di autocertificazione  che attesti la necessità di recarsi presso il luogo di lavoro dalla propria abitazione (e viceversa) in assenza di mezzi pubblici idonei a consentire il rispetto degli orari di lavoro, per turni di lavoro o ancora per esigenze di elevata flessibilità; nel caso in cui si tratti di libero professionista il conducente dovrà essere munito di autocertificazione supportata da un contratto professionale (disciplinare d'incarico o altro documento tra le parti che attesti l'affidamento professionale) e potrà effettuare esclusivamente gli spostamenti necessari all'espletamento dell'incarico stesso; VEICOLI DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, in possesso della copia della prenotazione; VEICOLI CON TARGA ESTERA purché i conducenti siano residenti all’estero; VEICOLI CHE EFFETTUANO CAR-POOLING, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone se omologati a 3 posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti; VEICOLI CHE DEBBANO RECARSI ALLA REVISIONE OBBLIGATORIA o al collaudo purché abbiano il documento di prenotazione limitatamente al percorso strettamente necessario; VEICOLI PARTICOLARI: autoveicoli o motoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni; veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del  D.lgs 285/92; veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall’art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli definiti dall’art 54 lett. f), come “specifici”, dalla lettera g), come “speciali” e quelli indicati alla lettera n) del Codice della Strada; veicoli (N1, N2, N3) alimentati a gasolio, relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 14,30 alle18,30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio, solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 – 11.00, limitatamente ai periodi di livello allerta 2 (colore rosso); veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 14,30 alle 18,30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa. ALTRA CASISTICA: veicoli adibiti a cerimonie nuziali, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado , limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell’orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; possono usufruire della deroga anche per svolgere attività pomeridiane sportive e culturali ricreative e religiose; Veicoli che devono raggiungere la stazione del bus o Stazione Ferroviaria o Aeroporto purché muniti di autocertificazione o biglietto o abbonamento; veicoli utilizzati per il raggiungimento, da parte delle persone iscritte e docenti, delle sedi dell’Università del Tempo Libero per corsi pomeridiani finalizzati alla socializzazione, al benessere della persona e al miglioramento della cultura personale (ad esempio: corsi per il miglioramento della psicomotricità, corsi di ginnastica posturale, corsi di lingua, ecc. - elenco indicativo); analoga deroga viene concessa per i veicoli di persone che si recano presso i centri di aggregazione (quali ad esempio circoli per anziani, bocciofila, polisportive); per la deroga di cui al presente punto è necessaria autocertificazione. Veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età; veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone con ISEE familiare inferiore a €16.631,71 muniti dell’attestato ISEE in corso di validità.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.”

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal 2 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, è fatto:

DIVIETO

  1. di mantenere acceso il motore:
  1. degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
  2. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  3. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
  4. dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

ed inoltre

INVITA

  1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
  2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
  3. a mantenere normalmente chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
    1. E.2 - Uffici e assimilabili;
    2. E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
    3. E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
    4. E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili (ord biomasse)
  4. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
    1. evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all’aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
    2. in auto azionare l’impianto di riciclo dell’aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
    3. evitare che le prese d’aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare
    4. ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l’influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
  5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose,

    come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l’obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

    a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;

    b) incrementare l’utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l’impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;

    c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

    d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;

    e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;

    f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;

    g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;

    h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);

    i) utilizzare in modo condiviso l’automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);

    j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;

    k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l’utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde:

  1. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell’analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo)
  2. Condizioni di rientro al livello verde: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:

2.1  La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo, condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

2.2  Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

  1. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Per tutte le informaizioni consultare l'ordinanza allegata e la relativa modulistica di autocertificazione.

 

 

Modulo di autocertificazione

Allegato formato doc

Ordinanza anti inquinamento 02/10/2020

Allegato formato pdf


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