Coronavirus, chiarimenti sulla "Fase 2"

Pubblicato il 4 maggio 2020 • Emergenza37012 Bussolengo VR, Italia

A partire dal 4 maggio si entra nella "Fase 2" della gestone emergenza Coronavirus. Di seguito la sintesi dei principali cambiamenti nelle prescrizioni indicate dai decreti del Governo e dalle ordinanza della Regione Veneto.

Per approfondimenti si rimanda a:

 

Spostamenti.

Restano validi gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.

Visite ai congunti.

Dal 4 maggio le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. Le FAQ del Governo chiariscono quali sono i congiunti a cui è possibile fare visita.

Per gli spostamenti cambia il modello per l'autocertificazione. Dal 4 maggio bisogna usare il modello in allegato. Per chi non dispone di stampante o di computer il personale delle forze dell'ordine, in servizio di controllo,  di moduli cartacei in bianco.

Distanziamento.

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;

Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale.

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita'. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;

Attività motoria e sportiva nel territorio regionale.

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

Attività agonistica in impianti sportivi.

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

Spostamento verso seconde case e altri beni mobili.

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;

Parchi, giardini e ville pubbliche.

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

Chiusure festive di esercizi commerciali.

E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali.

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

Vendita di cibo a domicilio.

E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;

Vendita di cibo da asporto.

E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto, è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;

Uso di veicoli privati con passeggeri.

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine e di liquido igienizzante;

Misure precauzionali negli ambienti di lavoro.

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;

Distributori automatici.

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;

Mercati e commercio ambulante

Sono ammessi i mercati di generi alimentari in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;

- varchi di accesso separati da quelli di uscita;

- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;

- uso di mascherina e guanti.

Cimiteri e riti funebri.

E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Aree verdi e naturali.

Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;

Orti, terreni agricoli e boschi.

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;

Autocertificazione spostamenti maggio 2020

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