Coronavirus, chiarimenti sulla "Fase 2"
Pubblicato il 4 maggio 2020 • Emergenza • 37012 Bussolengo VR, Italia
A partire dal 4 maggio si entra nella "Fase 2" della gestone emergenza Coronavirus. Di seguito la sintesi dei principali cambiamenti nelle prescrizioni indicate dai decreti del Governo e dalle ordinanza della Regione Veneto.
Per approfondimenti si rimanda a:
Spostamenti.
Restano validi gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.
Visite ai congunti.
Dal 4 maggio le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. Le FAQ del Governo chiariscono quali sono i congiunti a cui è possibile fare visita.
Per gli spostamenti cambia il modello per l'autocertificazione. Dal 4 maggio bisogna usare il modello in allegato. Per chi non dispone di stampante o di computer il personale delle forze dell'ordine, in servizio di controllo, di moduli cartacei in bianco.
Distanziamento.
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;
Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale.
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita'. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;
Attività motoria e sportiva nel territorio regionale.
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;
Attività agonistica in impianti sportivi.
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
Spostamento verso seconde case e altri beni mobili.
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;
Parchi, giardini e ville pubbliche.
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
Chiusure festive di esercizi commerciali.
E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali.
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
Vendita di cibo a domicilio.
E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;
Vendita di cibo da asporto.
E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto, è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;
Uso di veicoli privati con passeggeri.
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine e di liquido igienizzante;
Misure precauzionali negli ambienti di lavoro.
Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;
Distributori automatici.
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;
Mercati e commercio ambulante
Sono ammessi i mercati di generi alimentari in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
- nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
- varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
- uso di mascherina e guanti.
Cimiteri e riti funebri.
E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Aree verdi e naturali.
Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;
Orti, terreni agricoli e boschi.
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;